Che cos’è il risarcimento del danno biologico?
La salute, da sempre, è considerata un diritto inviolabile dell’uomo, come stabilito in vari articoli della Costituzione italiana.
L’art 2. della Costituzione prevede che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”
L’art 32. (spesso citato e richiamato nell’ultimo periodo a seguito dell’insorgenza della pandemia) dispone poi che “la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
In tema di rapporto di lavoro subordinato, vi è poi l’art. 2087 del codice civile che impone al datore di lavoro un vero e proprio obbligo di tutelare l’integrità fisica e psichica del lavoratore.
Il datore di lavoro, non solo deve rispettare le norme antinfortunistiche che disciplinano il lavoro in luoghi pericolosi o insalubri, ma deve prevedere specifici mezzi di prevenzione e protezione in relazione all’attività concretamente svolta.
Il danno biologico consiste nella lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità fisica della persona e si verifica in presenza di una lesione fisica o psichica della persona, permanente o reversibile, da cui derivi, però, una compromissione delle attività vitali del soggetto, considerate nel senso più ampio.
Il risarcimento per danno biologico non contiene parametri oggettivi e non è fisso e determinato, potendo variare per la presenza di differenti situazioni, anche in adempimento all’ulteriore previsione della nostra Costituzione, ovvero quella stabilito dall’art.3, per cui “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”
Allo stato, si è cercato di dare una soluzione al problema con l’adozione di tabelle da utilizzare per il calcolo del risarcimento elaborate dal Tribunale di Milano che contengono dei parametri uniformi cercando di eliminare le disparità di trattamento tra soggetti.
Che cos’è il danno biologico?
Prima di dare una definizione di danno biologico è importante fare chiarezza sul significato di altre tipologie di danno: così il danno patrimoniale, che si riferisce a beni che hanno un valore economico determinabile in quanto sono acquistabili, cedibili, ecc. e il danno non patrimoniale che invece riguarda i diritti della persona costituzionalmente garantiti, come ad esempio la salute.
Il danno biologico, secondo quanto indicato nella sentenza 11039/2006 dalla Corte di Cassazione, costituisce un danno non patrimoniale, riguardante la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Se la menomazione comporta anche una riduzione delle capacità reddituali, essa dovrà essere risarcita autonomamente, a titolo di risarcimento per danno da lucro cessante.
Solitamente, il danno, per essere risarcito deve essere generato da una condotta altrui, di tipo doloso o colposo. Il dolo avviene quando l’azione viene svolta con consapevolezza e volontà, si ha quindi l’intenzione di fare del male a qualcuno.
Si ha, invece, l’elemento soggettivo della colpa quando manca la volontà di determinare un qualsiasi evento costituente reato, ma l’evento si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, non vengono dunque valutati bene i rischi.
Il risarcimento
Il risarcimento del danno biologico nel corso degli anni è stato oggetto di posizioni interpretative diversificate; infatti, le definizioni della giurisprudenza sono cambiate molto in merito alla sua valutazione.
Inizialmente, l’entità del risarcimento veniva stabilita prendendo in considerazione il reddito percepito o il reddito prodotto dal danneggiato, in relazione alla sua professione e alla retribuzione percepita.
Risulta evidente che questo criterio non era sufficiente in quanto non garantiva uguali diritti a tutti i cittadini. Di fatto, a tale parametro si è aggiunto quello della percentuale di invalidità presente nel caso specifico.
Anche in questo caso però non veniva assicurata l’uguaglianza delle persone di fronte alla legge, a causa dell’impostazione che dava importanza al reddito del danneggiato, determinando risarcimenti diseguali fra soggetti che avevano la stessa lesione.
Il criterio adottato ad oggi per il risarcimento è di tipo equitativo, ricorrendo alle “tabelle milanesi” elaborate dal Tribunale di Milano, mettono a confronto dati e parametri in maniera uniforme.
La Corte di Cassazione ha approvato e validato le tabelle milanesi confermandone l’efficacia per valutare l’entità del risarcimento per danno non patrimoniale in modo equo.
Si tratta ormai di un riferimento utilizzato in tutti i Tribunali italiani, proprio per eliminare possibili disparità di trattamento.
Il danno biologico può essere, poi, di lieve e non lieve entità. Nel primo caso si parla di lesioni micropermanenti, che si hanno quando la lesione fisica o psichica del soggetto danneggiato è compresa tra 0 e 9 punti percentuali. Quando la lesione supera il 9%, si parla di lesioni macropermanenti a cui corrisponderà un maggior risarcimento.
La liquidazione per danno biologico
Per calcolare il risarcimento per danno biologico vengono prese in considerazione due importanti voci:
- invalidità temporanea (assoluta o parziale)
- invalidità permanente
Per determinare l’invalidità temporanea vengono conteggiati i giorni necessari per la guarigione e per riprendere le normali attività di tutti i giorni. Essa viene quantificata in una percentuale del 100%, 75%, 50%, 25% a seconda dell’invalidità (se totale 100%, ecc.).
Si ha, invece, invalidità permanente quando il soggetto, nonostante le cure, non potrà recuperare totalmente la precedente condizione psico-fisica, così subendo una perdita parziale o totale della capacità lavorativa a seguito di una malattia o di un infortunio. In tal caso, si parla di danno biologico “puro”, quantificato in percentuale, dallo 0 al 100 per cento, di norma a seguito della perizia redatta da un medico legale, che ne valuta il grado di invalidità permanente, oltre a quello di invalidità temporanea, così da poter poi procedere alla liquidazione dell’indennizzo corrispondente.
Non esitate a contattarci per un appuntamento presso lo Studio per una consulenza!