La malattia e l’infortunio sul lavoro spesso vengono confusi fra loro, ma nei fatti sono due fenomeni diversi e che comportano specifiche conseguenze per il lavoratore dipendente, il quale avrà il diritto di ottenere tutta una serie di prestazioni.
Malattia e infortunio: aspetti generali
Lavorare è un diritto dei cittadini, così come prestito dall’articolo 4 della nostra Costituzione. Tuttavia, mentre vengono svolte le mansioni possono comunque verificarsi degli incidenti che impediscono la prosecuzione temporanea del rapporto con il datore.
Esistono inoltre contesti lavorativi che sono particolarmente soggetti a incidenti, come ad esempio i cantieri edilizi, meno sicuri rispetto agli uffici.
In ogni caso, a prescindere dal mestiere è importante saper distinguere le varie casistiche al fine di individuare le tutele riconosciute ai lavoratori.
Bisogna poi considerare che in certe situazioni si rivela complicata la distinzione fra malattia e infortunio sul luogo di lavoro. Può succedere, infatti, di farsi male sul posto di lavoro, la cui causa in seguito alla diagnosi del medico risulterebbe, però, essere una malattia comune e non un infortunio.
In cosa consiste la malattia professionale
Nota anche come tecnopatia, la malattia professionale viene definita come un morbo che colpisce il dipendente in seguito alla costante esposizione a un fattore di rischio presente sul luogo di lavoro.
Affinché la malattia possa configurarsi è necessario che il fattore di rischio sia prevalente rispetto ad altri. Diversamente verrebbe meno il nesso di causalità fra lo sviluppo della patologia e il posto di lavoro.
A titolo esemplificativo, si pensi a un dipendente che rimane esposto a sostanze tossiche potenzialmente in grado di provocare un tumore ai polmoni, ma che allo stesso tempo è anche un fumatore accanito.
L’eventuale patologia oncologica che verrà sviluppata potrà essere considerata tecnopatia solo quando l’esposizione alle sostanze tossiche, ovvero il fattore lavorativo, si rivela prevalente rispetto alle condizioni esterne, cioè alla dipendenza da nicotina.
La malattia professionale va distinta dalla malattia comune. Quest’ultima, infatti, si configura come un’alterazione che colpisce lo stato di salute del dipendente, il quale non potrà svolgere temporaneamente le mansioni lavorative.
In questo caso, è evidente che manchi il nesso di causalità fra l’ambiente di lavoro e la generazione del morbo, come accade, ad esempio, nell’ipoteso di raffreddore, influenza, mal di schiena, ecc.
In cosa consiste l’infortunio sul lavoro
Comprendere come funziona l’infortunio è abbastanza semplice, in quanto si tratta di un evento traumatico avvenuto o comunque riconducibile al luogo di lavoro.
Affinché si possa davvero definire infortunio, il lavoratore che ha subito il trauma non dovrà essere in condizioni di poter svolgere le mansioni per più di tre giorni.
Più nello specifico, l’infortunio nasce da un evento traumatico che provoca una lesione alla sfera psicofisica del dipendente, contraddistinta da violenza e repentinità.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, fra il trauma e la prestazione di lavoro dovrà anche sussistere il nesso di occasionalità o nesso di causa. L’attività lavorativa, in pratica, per avere valenza di fattore causale tale da comportare l’addebito di responsabilità, deve essere causa del rischio (che appunto per questo è professionale e rientra nell’assicurazione), o quantomeno causa di aumento del rischio.
Occorre poi considerare i postumi dell’evento traumatico, i quali generano un’impossibilità temporanea assoluta alla prestazione lavorativa per oltre 3 giorni.
Differenza fra malattia comune, tecnopatia e infortunio sul lavoro
Malattia professionale e infortunio sul lavoro vengono spesso confusi fra loro, ma i due eventi presentano invece delle differenze, pur avendo in comune l’inabilità del dipendente.
Si è detto che nell’ipotesi di malattia comune, lo stato di salute del lavoratore viene compromesso da cause che non sono riconducibili al contesto lavorativo e sono tali da non consentire lo svolgimento delle mansioni.
Nella malattia professionale, invece, la salute del lavoratore viene compromessa dai vari agenti a cui resta esposto per poter svolgere le mansioni. A tal riguardo si parla di fattori di rischio, ai quali i dipendenti sono continuamente soggetti, per cui non si tratta di un solo evento.
Così, ad esempio, i fumi generati dalla produzione e con i quali l’operaio entra in contatto possono rappresentare le cause di una malattia che colpisce l’apparato respiratorio. Si comprende facilmente che per certificare una malattia professionale dovrà essere sempre presente il fattore causa effetto.
L’infortunio sul lavoro è, invece, una lesione che viene determinata da un solo evento, ovvero da un incidente, il più delle volte violento, che ha generato danni fisici o il decesso del dipendente.
Si pensi, ad esempio, a un impiegato che inciampa su un cavo posizionato male all’interno dell’ufficio e che subisce la rottura della gamba per via della caduta rovinosa a terra. Anche in tale ipotesi, sebbene in un luogo di lavoro considerato più sicuro, si avrà infortunio seppur conseguente a un più modesto fattore di rischio.
Altre cose da sapere sulla malattia e l’infortunio
Per riuscire a distinguere la malattia comune, professionale e l’infortunio sul lavoro di può sempre far riferimento alla circolare congiunta dell’Inps e dell’Inail, n.47/69 del 2.04.2015, in cui viene fatta chiarezza sui casi controversi.
Del resto, il confine fra le varie tipologie degli eventi non è sempre ben chiaro come si possa pensare e anche i trattamenti che l’Inail riconosce in base alla condizione medica riscontrata cambiano.
Per quanto riguarda l’infortunio, l’Inail corrisponde un indennizzo, ma solo a partire dal terzo giorno di infermità, in quanto fino a tale momento tutto resta a carico del datore.
La malattia comune è di competenza dell’Inps, con possibile integrazione del datore, a seconda della categoria lavorativa di appartenenza.
Le malattie professionali ricevono, invece, un trattamento diverso, visto che si sviluppano nel corso degli anni e possono compromettere in maniera più o meno importante la capacità lavorativa.
In queste situazioni è prevista anche una rendita commisurata alla condizione invalidante. Le tabelle dell’Inail offrono indicazioni sulle malattie professionali riconosciute in base ai vari settori. Si tratterà con separato articolo la possibilità di chiedere al datore di lavoro il risarcimento del c.d. danno differenziale quando risulta che lo stesso abbia omesso l’adozione delle cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’infortunio o della malattia professionale.
Esiste, infine, l’infortunio in itinere che consiste nell’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, oppure durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, può ricomprendere anche il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. Anche in tali ipotesi, il lavoratore infortunato potrà beneficiare della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni.